Art. 1

Banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi

In vigore dal 1 dic 2021
IL MINISTRO DEL TURISMO Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», e, in particolare, l'articolo 13-quater, comma 4, come modificato dall', comma 597, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che stabilisce che «Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell' del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute»; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio»; Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», e, in particolare, l' che disciplina il regime fiscale delle locazioni brevi; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con il quale è stato istituito il Ministero del turismo; Visto l'articolo 6 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che ha introdotto nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 gli articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater, e, in particolare, il comma 3, il quale stabilisce che, con riguardo alle funzioni in materia di turismo, le denominazioni «Ministro del turismo» e «Ministero del turismo» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»; Visto, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il quale prevede che il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, avente ad oggetto il «Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»; Considerata la necessità di procedere, al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurando la tutela del consumatore e della concorrenza, alla definizione delle modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, di accesso alle informazioni ivi contenute, nonché di acquisizione dei codici identificativi regionali, ove adottati; Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che, nella seduta del 20 maggio 2021, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto; Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 1055, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 giugno 2021; Visto il parere n. 263, espresso dall'Autorità per la protezione dei dati personali nella seduta dell'8 luglio 2021; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1454, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2021; Vista la comunicazione del 28 settembre 2021, eseguita ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla quale è seguito il nulla osta in pari data della Presidenza del Consiglio dei ministri; Adotta il seguente regolamento: Banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi 1. In attuazione dell'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il presente decreto stabilisce le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all' del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, di seguito banca dati, le modalità di accesso alle informazioni ivi contenute, nonché di acquisizione dei codici identificativi regionali, ove adottati. 2. Nella banca dati sono raccolte e ordinate le seguenti informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi: a) tipologia di alloggio; b) ubicazione; c) capacità ricettiva; d) estremi dei titoli abilitativi richiesti, ai fini dello svolgimento dell'attività ricettiva, dalla normativa nazionale, regionale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro; e) soggetto che esercita l'attività ricettiva, anche in forma di locazione breve; f) codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico di cui al comma 3. 3. Per le strutture ricettive e gli immobili destinati a locazioni brevi ubicati in una regione o in una provincia autonoma che non ha adottato un proprio codice identificativo, sulla base dei dati di cui al comma 2, la banca dati genera un codice alfanumerico, recante l'indicazione della tipologia di alloggio, della regione o della provincia autonoma e del comune di ubicazione. 4. Se la regione o la provincia autonoma adotta un proprio codice identificativo successivamente alla generazione del codice alfanumerico di cui al comma 3, il codice identificativo regionale sostituisce il codice alfanumerico precedentemente generato.
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