Art. 2

Presentazione delle domande

In vigore dal 30 nov 2021
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo pubblica sul sito istituzionale del Ministero del turismo (https://www.ministeroturismo.gov.it/) un apposito avviso contenente le modalità di presentazione delle domande e di erogazione dell'indennizzo, senza prevedere oneri o aggravi ulteriori rispetto a quanto stabilito nel presente regolamento. 2. Per i voucher emessi ai sensi dell'articolo 88-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, che non sono stati utilizzati entro la scadenza di validità e non sono stati rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore, i consumatori presentano la domanda di indennizzo esclusivamente in via telematica. 3. Sono prese in considerazione e valutate esclusivamente le domande pervenute entro le ore 12,00 del 31 dicembre 2021. 4. Nella domanda i consumatori di cui al comma 2 indicano l'atto con cui è dichiarato il fallimento o è altrimenti accertato lo stato di insolvenza e autocertificano, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la propria data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il numero del codice fiscale ed, eventualmente, della partita IVA, il fatto di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. I consumatori autocertificano, inoltre, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il mancato utilizzo o il mancato rimborso del voucher. 5. I consumatori allegano alla domanda: a) i voucher scaduti emessi in loro favore ai sensi dell'articolo 88-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, da operatori turistici o vettori; b) la richiesta di rimborso inoltrata agli operatori turistici o ai vettori decorsi diciotto mesi dall'emissione oppure decorsi dodici mesi dall'emissione per i voucher relativi ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.turismo:decreto:2021-09-10;160#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo