Art. 1

Oggetto

In vigore dal 30 nov 2021
IL MINISTRO DEL TURISMO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITÀ SOSTENIBILI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'articolo 88-bis, commi 12-bis e 12-ter; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni già esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2) che modifica l'articolo 18 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, inserendo il comma 3-bis; Visti gli articoli 6, 7 e 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che hanno trasferito al Ministero del turismo le competenze in materia di turismo già facenti capo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021, n. 102, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»; Considerato che le risorse stanziate per l'anno 2020, pari a 5 milioni di euro, non risultano disponibili, in quanto non tempestivamente impegnate entro il 31 dicembre 2020, termine di chiusura dell'esercizio finanziario; Ritenuto di procedere, ai sensi dell'articolo 88-bis, comma 12-ter, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, alla definizione dei criteri, delle modalità di attuazione e della misura dell'indennizzo, per la restante somma del fondo pari a 1 milione di euro, stanziata per l'annualità 2021; Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 992/2021, assunto all'esito dell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato dell'11 maggio 2021; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 luglio 2021; Vista la comunicazione del 3 agosto 2021, prot. n. 1408, eseguita ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla quale è seguito il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 5 agosto 2021; Adotta il seguente regolamento: Oggetto 1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al Fondo istituito dall'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021, nonché la misura per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi del medesimo articolo 88-bis, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore.
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