Art. 27
Modifiche all'articolo 38 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
In vigore dal 9 set 2021
Modifiche all'
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33
1. All' del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, la parola «art.» è sostituita dalla seguente: «articolo»;
b) il comma 5 è abrogato;
c) al comma 6, le parole «3,4 e 5» sono sostituite dalle seguenti «3 e 4» e le parole «227, comma 2, del Codice» sono sostituite dalle seguenti: «227, comma 4, del Codice»;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. La presentazione della domanda di rinnovo della registrazione di marchio è effettuata entro i termini di cui all'articolo 227, comma 1, del Codice, o nei sei mesi successivi di cui allo stesso articolo 227, comma 4, del Codice, e con le modalità di cui all'articolo 159 del Codice.»;
e) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. L'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva di cui all'articolo 230, comma 1, del Codice, si applica anche al mancato pagamento da parte di università, amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca, e amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali, della tassa di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità quando risulti che, a causa della contitolarità con altro richiedente, non è applicabile l'esenzione di cui all' del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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