Art. 24

Modifiche all'articolo 33 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

In vigore dal 9 set 2021
Modifiche all' del decreto 13 gennaio 2010, n. 33 1. All' del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Ai sensi dell'articolo 186, commi 2 e 3, del Codice, chiunque può prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione presente nel fascicolo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, inerente ad una domanda, un brevetto, una registrazione o un'istanza, purchè non ricorrano le ipotesi di esclusione dal diritto di accesso secondo la vigente normativa. Sono, comunque, escluse dal diritto di accesso le domande di brevetto e di modello di utilità per cui è stata dichiarata l'irricevibilità o per cui è stata depositata una istanza di ritiro prima della data in cui la domanda è resa accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Codice.».
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