Art. 17

Inserimento dell'articolo 24-bis nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

In vigore dal 9 set 2021
Inserimento dell'articolo 24-bis nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33 1. Dopo l' del regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale è inserito il seguente: «Art. 24-bis (Istanza di limitazione). - 1. Il titolare del brevetto limitato nel caso previsto dall'articolo 76, comma 2, del Codice, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di nullità parziale, informa tempestivamente l'Ufficio italiano brevetti e marchi allegando le nuove rivendicazioni di cui alla sentenza e copia di quest'ultima per la pubblicazione sul Bollettino di cui all'articolo 189 del Codice. 2. Si applicano le norme di cui all'articolo 79, commi 2 e 4, del Codice.».
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