Art. 4

Obblighi e sanzioni

In vigore dal 10 ago 2021
1. Nel caso di mancato rispetto dei limiti di cui all', comma 1, l'ente del Terzo settore ha l'obbligo di effettuare, nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo competente, apposita segnalazione all'ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 93, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché, eventualmente, agli enti autorizzati ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del medesimo decreto legislativo. 2. Nel caso di cui al comma 1, l'ente del Terzo settore è tenuto ad adottare, nell'esercizio successivo, un rapporto tra attività secondarie ed attività principali di interesse generale che, applicando il medesimo criterio di calcolo di cui all', comma 1, sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell'esercizio precedente. 3. Nel caso di mancato rispetto del comma 2 o di omessa segnalazione di cui al comma 1, l'ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente dispone la cancellazione dell'ente del Terzo settore dal Registro medesimo, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 19 maggio 2021 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2021 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1934
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