Art. 1
Oggetto
In vigore dal 10 ago 2021
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l';
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell', comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», ed in particolare l'articolo 6, secondo il quale gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2018, recante la disciplina dei compiti, della composizione e delle modalità di funzionamento della Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 97 del Codice del Terzo settore;
Sentita la predetta Cabina di regia in data 7 marzo 2019, ai sensi del citato articolo 6 del Codice del Terzo settore;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 con le note n. 11950 del 20 novembre 2020 e n. 1802 del 5 marzo 2021;
Adotta
il seguente regolamento:
Oggetto
1. In attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il presente decreto individua i criteri e i limiti ai fini dell'esercizio, da parte degli enti del Terzo settore, di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2021-05-19;107#art-1