Art. 2
Modifiche all'articolo 3 del decreto del Ministro della giustizia 15 ottobre 2015, n. 227
In vigore dal 4 ago 2021
Modifiche all' del decreto
del Ministro della giustizia 15 ottobre 2015, n. 227
1. All' del decreto del Ministro della giustizia 15 ottobre 2015, n. 227, al comma 3, le parole «, ma il compenso liquidato non può essere aumentato in misura superiore al 40 per cento» sono soppresse.
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