Art. 1

Modifiche all'articolo 2 del decreto del Ministro della giustizia 15 ottobre 2015, n. 227

In vigore dal 4 ago 2021
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, recanti disposizioni per la determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione, rispettivamente per la vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri e per la vendita dei beni immobili; Visto il decreto del Ministro della giustizia 15 ottobre 2015, n. 227 recante «Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile»; Vista la sentenza del Consiglio di Stato - Sezione Quarta n. 7440/19 depositata in data 30 ottobre 2019, che ha annullato il decreto ministeriale 15 ottobre 2015, n. 227 con esclusivo riferimento alla percentuale massima di riduzione (60%) prevista dagli , comma 3, per i beni immobili, e 3, comma 3, per i beni mobili iscritti in pubblici registri, confermando la facoltà per l'Amministrazione di rideterminarsi in ordine all'attribuzione al giudice dell'esecuzione della possibilità di una riduzione percentuale degli importi da corrispondere al professionista delegato, tenendo conto delle statuizioni contenute nella sentenza medesima; Ritenuto di dover confermare l'attribuzione al giudice dell'esecuzione della possibilità di una riduzione percentuale degli importi da corrispondere al professionista delegato, ma di procedere ad una rideterminazione complessiva sia della riduzione sia dell'incremento percentuale previsti dagli del decreto ministeriale 15 ottobre 2015, n. 227, in modo da realizzare sul punto un completo allineamento delle due previsioni; Sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2021; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 29 marzo 2021, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; Adotta il seguente regolamento: Modifiche all' del decreto del Ministro della giustizia 15 ottobre 2015, n. 227 1. All' del decreto del Ministro della giustizia 15 ottobre 2015, n. 227, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Tenuto conto della complessità delle attività svolte, il giudice dell'esecuzione può aumentare l'ammontare del compenso liquidato a norma del comma 1 in misura non superiore al 60 per cento oppure ridurlo in misura non superiore al 25 per cento».
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Modifiche all'articolo 2 del decreto del Ministro della giustizia 15 ottobre 2015, n. 227 (Art. 1 Regolamento recante modifiche al decreto 15 ottobre 2015, n. 227, concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.) — Testo vigente | Portale Normativo