Art. 2

Opera di espressione originale italiana

In vigore dal 23 apr 2021
1. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di programmazione e di investimento da parte di fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e a richiesta previsti, rispettivamente, dagli articoli 44-bis, 44-ter e 44-quater del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'opera audiovisiva di espressione originale italiana è l'opera europea, di cui all', comma 1, lettera a), del presente regolamento, che rientri in almeno una delle seguenti tipologie: a) le opere europee in cui la ripresa sonora diretta sia integralmente o in misura pari almeno al 50% del minutaggio complessivo in lingua italiana o in dialetti italiani; nel caso di opere ambientate, anche in parte, in regioni italiane in cui risiedono le minoranze linguistiche di cui all' della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o nelle quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate alla lingua italiana purchè l'utilizzo della lingua risulti strettamente funzionale alle esigenze narrative dell'opera; b) le opere cinematografiche, televisive e web di finzione, di animazione e di documentario originali che abbiano ottenuto il riconoscimento della nazionalità italiana ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017 o delle norme vigenti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del medesimo decreto, ad esclusione delle opere di cui all', comma 1, lettera g), fatto salvo quanto stabilito alla lettera c) del presente comma; c) le opere cinematografiche, televisive e web di finzione, di animazione e di documentario originali in cui la partecipazione dell'impresa italiana è prevalentemente finanziaria, come definite all', comma 1, lettera g), che abbiano ottenuto il riconoscimento della coproduzione con provvedimento della Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e che rispettino almeno uno dei seguenti requisiti: 1) siano realizzate nell'ambito di un accordo tra un'impresa italiana e un'impresa estera che prevede la successiva realizzazione di un'altra opera in coproduzione internazionale o di produzione internazionale, in cui la partecipazione dell'impresa italiana sia maggioritaria rispetto a quella della impresa non italiana e che possieda caratteristiche tecniche, artistiche ed economiche analoghe e comparabili all'opera considerata; 2) abbiano contenuti di espressione originale italiana, con riferimento a elementi della cultura, della storia, dell'identità, della creatività e dei luoghi, per un punteggio minimo di 100 punti in base ai parametri di cui alla tabella 1 e, per le sole opere di animazione, alla tabella 2 allegate al presente regolamento di cui costituiscono parte integrante; d) le opere europee, diverse dalle opere cinematografiche, televisive e web di finzione, di animazione e dai documentari originali, che abbiano contenuti di espressione originale italiana, con riferimento a elementi della cultura, della storia, dell'identità, della creatività e dei luoghi, per un punteggio minimo di 100 punti in base ai parametri di cui alla tabella 1 allegata al presente regolamento.
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Opera di espressione originale italiana (Art. 2 Regolamento in materia di definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana di cui all'articolo 44-sexies del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici».) — Testo vigente | Portale Normativo