Art. 1

Definizioni

In vigore dal 23 apr 2021
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma 3, che disciplina l'adozione di decreti interministeriali per regolamentare materie di competenza di più ministri; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», e, in particolare, l'articolo 44-sexies, che prevede che con uno o più regolamenti dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono stabiliti, sulla base di principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza ed efficacia: a) la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana, con particolare riferimento a uno o più elementi quali la cultura, la storia, la identità, la creatività, la lingua ovvero i luoghi; b) le sotto quote riservate alle opere di cui alla lettera a), ai sensi degli articoli 44-bis, commi 2 e 3, 44-ter, commi 1-bis, 2, 3-bis e 4-bis, e 44-quater, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 177 del 2005, comunque nella misura non inferiore alle percentuali ivi previste; Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo»; Visto il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, recante «Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell'articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220»; Visto il decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, e, in particolare, l', recante «Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo»; Visto il decreto del Ministro per lo sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali 22 febbraio 2013, recante «Definizione di opere cinematografiche di espressione originale italiana e procedura di riconoscimento», pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 marzo 2013, n. 54; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017, recante «Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive», e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 14 luglio 2017, recante «Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive»; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017, recante «Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220»; Sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 settembre 2020; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, effettuata con nota del 27 gennaio 2021; Adottano il seguente regolamento: Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni previste dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017 e dal presente articolo. In particolare: a) le «opere europee» sono le opere di cui all', comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; b) l'«opera audiovisiva» è l'opera di cui all', comma 1, lettera a), della legge 14 novembre 2016, n. 220, e all', comma 2, lettera d), del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017; c) l'«opera audiovisiva di nazionalità italiana» è l'opera di cui all', comma 1, lettera h), della legge 14 novembre 2016, n. 220; d) l'«opera audiovisiva in coproduzione internazionale» è l'opera di cui all', comma 2, lettera f), del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017; e) l'«opera audiovisiva in compartecipazione internazionale» è l'opera di cui all', comma 2, lettera g), del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017; f) l'«opera audiovisiva di produzione internazionale» è l'opera di cui all', comma 1, lettera i), della legge 14 novembre 2016, n. 220, e all', comma 2, lettera h), del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017; g) la «partecipazione prevalentemente finanziaria» è la partecipazione di un'impresa italiana alla realizzazione di un'opera audiovisiva di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione internazionale in cui l'apporto artistico e tecnico dell'impresa italiana è inferiore all'apporto finanziario dell'impresa medesima, tenuto conto del valore economico della produzione, della eventuale fornitura di servizi da parte di operatori fiscalmente residenti in Italia, nonché della eventuale realizzazione dell'opera o di parte di essa sul territorio italiano; h) il «documentario» è l'opera di cui all', comma 1, lettera d), della legge 14 novembre 2016, n. 220; i) l'«opera di animazione» è l'opera di cui all', comma 1, lettera g), della legge 14 novembre 2016, n. 220; l) il «fornitore di servizi di media» è la persona fisica o giuridica di cui all', comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; m) il «servizio di media audiovisivo lineare» o «radiodiffusione televisiva» è un servizio di cui all', comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; n) il «servizio di media audiovisivo non lineare» o «servizio di media audiovisivo a richiesta» è un servizio di cui all', comma 1, lettera m), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:attivita.beni.culturali.i.ministero.turismo:decreto:2021-01-29;47#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Definizioni (Art. 1 Regolamento in materia di definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana di cui all'articolo 44-sexies del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici».) — Testo vigente | Portale Normativo