Sez. II

Art. 6

Sospensione dagli incarichi

In vigore dal 30 dic 2020
1. Il verificarsi di una o più delle circostanze di cui all', comma 2, lettere a) e b), comporta la sospensione dall'incarico quando si tratti di condanna a pena detentiva, ovvero dell'applicazione di misura cautelare personale o dell'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 2. Lo statuto può prevedere che la sospensione sia disposta anche in uno o più degli altri casi di cui all', comma 2. 3. La sospensione è dichiarata senza indugio dall'organo competente. Della dichiarazione di sospensione è data tempestiva informazione all'autorità di vigilanza competente. La sospensione ha una durata massima di 30 giorni o, per l'amministratore delegato o il direttore generale, di 20 giorni dalla delibera dell'organo competente. Prima della scadenza di tali termini, e in ogni caso tempestivamente per l'amministratore delegato o il direttore generale, l'organo competente provvede a effettuare la valutazione richiesta dall' e a dichiarare la decadenza ai sensi dell' oppure a reintegrare il soggetto sospeso. 4. Se la causa di sospensione è l'applicazione di una misura cautelare personale o l'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione, l'esponente non può essere reintegrato fino al termine della misura, fatta salva l'applicabilità dell', comma 7. 5. L'organo competente fornisce alla prima occasione utile informazioni analitiche e motivate all'assemblea sulla decisione di pronunciare la decadenza o di reintegrare il soggetto sospeso.
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