Sez. I
Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 30 dic 2020
1. Il presente decreto si applica agli esponenti delle banche italiane e alle società capogruppo di gruppi bancari.
2. Ai responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa il presente decreto si applica secondo quanto previsto dall'.
3. Agli esponenti degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento il presente decreto si applica ad eccezione degli nonché delle Sezioni V e VI. Con riferimento ai requisiti di professionalità degli esponenti si applica, per tutti gli intermediari e istituti sopra indicati, quanto stabilito dall', commi 1 e 4, e dall'. L' si applica solo al Presidente, agli esponenti con incarichi esecutivi e ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione di intermediari finanziari significativi, di istituti di moneta elettronica e di istituti di pagamento rilevanti per la natura specifica dell'attività svolta. L' si applica a tutti gli esponenti degli intermediari finanziari significativi, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento rilevanti per la natura specifica dell'attività svolta.
4. Agli esponenti dei confidi di cui all'articolo 112 del testo unico bancario il presente decreto si applica limitatamente ai requisiti di onorabilità stabiliti dall'.
5. Agli esponenti dei sistemi di garanzia dei depositanti il presente decreto si applica ad eccezione degli articoli da 10 a 12 nonché delle Sezioni V e VI. Con riferimento ai requisiti di professionalità degli esponenti si applicano gli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2020-11-23;169#art-2