Art. 7

Esame finale

In vigore dal 31 dic 2020
1. La procedura concorsuale si conclude con l'esame finale del corso di formazione professionale, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie del corso di formazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore centrale per l'amministrazione generale. 2. La prova è valutata in centesimi. La commissione esaminatrice attribuisce ai candidati un punteggio massimo pari a 100/100. L'idoneità si intende conseguita con un punteggio non inferiore a 60/100. 3. I candidati che non si presentano all'esame finale, salvi i casi di assenza per malattia, ovvero per maternità o altro legittimo impedimento, sono considerati rinunciatari.
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Esame finale (Art. 7 Regolamento recante la disciplina delle modalita' di accesso, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, alla qualifica di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.) — Testo vigente | Portale Normativo