Art. 7
Esame finale
In vigore dal 31 dic 2020
1. La procedura concorsuale si conclude con l'esame finale del corso di formazione professionale, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie del corso di formazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore centrale per l'amministrazione generale.
2. La prova è valutata in centesimi. La commissione esaminatrice attribuisce ai candidati un punteggio massimo pari a 100/100.
L'idoneità si intende conseguita con un punteggio non inferiore a 60/100.
3. I candidati che non si presentano all'esame finale, salvi i casi di assenza per malattia, ovvero per maternità o altro legittimo impedimento, sono considerati rinunciatari.
Storico versioni
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