Art. 6

Corso di formazione professionale

In vigore dal 31 dic 2020
1. Il corso di formazione professionale ha una durata non inferiore a tre mesi e si svolge presso le sedi individuate dal Direttore centrale per la formazione. 2. Il programma didattico e le materie del corso sono disciplinati da apposito decreto del Direttore centrale per la formazione prima dell'inizio del corso stesso. 3. L'eventuale dimissione o espulsione dei candidati dal corso di formazione professionale è disciplinata dall'articolo 13 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
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Corso di formazione professionale (Art. 6 Regolamento recante la disciplina delle modalita' di accesso, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, alla qualifica di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.) — Testo vigente | Portale Normativo