Art. 6
Corso di formazione professionale
In vigore dal 31 dic 2020
1. Il corso di formazione professionale ha una durata non inferiore a tre mesi e si svolge presso le sedi individuate dal Direttore centrale per la formazione.
2. Il programma didattico e le materie del corso sono disciplinati da apposito decreto del Direttore centrale per la formazione prima dell'inizio del corso stesso.
3. L'eventuale dimissione o espulsione dei candidati dal corso di formazione professionale è disciplinata dall'articolo 13 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Storico versioni
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