Art. 1
Oggetto e finalità
In vigore dal 24 feb 2021
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il comma 2, il quale prevede che «i criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza, di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» nonché il comma 3, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 14-bis, comma 2, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002;
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006;
Visto il regolamento (UE) n. 1272/2013 della Commissione del 6 dicembre 2013;
Vista la direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993;
Vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009;
Visto l'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264;
Considerato che esiste un mercato per la carta e cartone recuperati in ragione del fatto che gli stessi risultano comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiedono un effettivo valore economico di scambio, che sussistono scopi specifici per i quali tali sostanze sono utilizzabili, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui al presente regolamento, e che i medesimi rispettano la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
Considerato che dall'istruttoria effettuata è emerso che la carta e cartone recuperati, che soddisfano i requisiti tecnici di cui al presente regolamento, non comportano impatti negativi complessivi sulla salute o sull'ambiente;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. 8795 del 21 maggio 2020, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione di cui all' della direttiva n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione) con nota prot. 37451 del 22 maggio 2020;
Adotta
il seguente regolamento:
Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2020-09-22;188#art-1