Capo I
Art. 3
Prove di esame
In vigore dal 10 set 2020
1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura, senza l'ausilio di strumenti informatici, di un elaborato nelle materie indicate al comma 2.
2. La prova scritta verte sulle seguenti materie:
a) diritto amministrativo;
b) contabilità di Stato.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie:
a) diritto costituzionale;
b) elementi di diritto dell'Unione europea;
c) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale.
5. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2020-07-07;106#art-3