Capo II
Art. 8
Titoli e anzianità di servizio
In vigore dal 10 set 2020
1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di studio, abilitazioni professionali, corsi di formazione e aggiornamento professionale, pubblicazioni e lavori originali; valuta, altresì, secondo i punteggi di cui al comma 7, l'anzianità di effettivo servizio.
2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono:
a) lauree universitarie: punti 1,00;
b) lauree magistrali: punti 1,50;
c) master universitario di I livello: punti 0,30;
d) master universitario di II livello: punti 0,50;
e) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle università: punti 0,75;
f) dottorato di ricerca: punti 1,00.
3. Sono valutabili, fra le classi di laurea magistrale, esclusivamente i titoli di studio diversi da quello considerato ai fini dell'inquadramento nel ruolo di appartenenza. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) afferenti al medesimo corso di laurea. Il punteggio complessivo attribuibile ai titoli di studio è pari ad un massimo di punti 2,50.
4. Sono ammesse a valutazione le abilitazioni professionali correlate alle lauree magistrali previste dall'articolo 164, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso al ruolo dei direttivi informatici e a quelle previste dal previgente ordinamento per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, con l'attribuzione di un punteggio pari a 1,00; qualora il candidato sia in possesso di più abilitazioni, il punteggio massimo attribuibile è pari a 1,50.
5. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, ciascuno dei quali di durata non inferiore a trentasei ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,20 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma, pari a punti 2,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire al corso è calcolato per difetto. Non sono valutabili i corsi di formazione obbligatoria per l'ingresso e quelli per la progressione in carriera.
6. Sono ammessi a valutazione i lavori originali elaborati per l'amministrazione e le pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di punti 1,50. Per lavoro originale si intende quello che il dipendente abbia svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o su incarico conferitogli dall'amministrazione e che verta su questioni di particolare rilievo determinando un concreto vantaggio per l'amministrazione. Le pubblicazioni scientifiche valutabili sono quelle edite in formato cartaceo o digitale, relative a discipline attinenti all'attività ed ai servizi propri dell'amministrazione, contenute in una rivista di carattere scientifico debitamente autorizzata ovvero riconducibili a un editore. Nel caso di lavori originali o pubblicazioni predisposti da coautori, ove non risulti individuabile il singolo contributo, il punteggio viene ripartito nel seguente modo: diviso per due nel caso di due autori, diviso per tre nel caso di tre o più autori. Per ciascun lavoro originale o pubblicazione possono essere attribuiti fino a punti 0,15.
7. Ad ogni anno di effettivo servizio prestato nell'amministrazione nel ruolo direttivo ovvero nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori del previgente ordinamento sono attribuiti 0,50 punti; i punti sono cumulabili fino a un massimo di punti 2,50. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non è computata l'anzianità minima necessaria quale requisito per la partecipazione al concorso.
8. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianità di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.
9. La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2020-07-07;106#art-8