Capo IV

Art. 15

Norme di rinvio

In vigore dal 10 set 2020
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 luglio 2020 Il Ministro: Lamorgese Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2020 Interno, foglio n. 2389
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