Capo III
Art. 11
Prove di esame
In vigore dal 10 set 2020
1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale.
2. La prova scritta consiste nell'analisi di un caso di studio inerente a una situazione di emergenza con la stesura, senza l'ausilio di strumenti informatici, di:
a) un articolo giornalistico, con numero massimo di battute prestabilito;
b) un piano d'azione per la comunicazione in emergenza;
c) un comunicato stampa e messaggistica da divulgare attraverso reti sociali virtuali.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte, oltre che sulla discussione del caso di studio oggetto della prova scritta, sulle seguenti materie:
a) comunicazione pubblica e istituzionale e comunicazione in emergenza;
b) organizzazione del Corpo nazionale per il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso e per il raccordo con il sistema nazionale di Protezione civile;
c) diritto dell'informazione e della comunicazione;
d) elementi di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;
e) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale.
5. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Storico versioni
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