Art. 11 · Prove di esame
Capo III

Art. 11

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Prove di esame

In vigore dal 10 set 2020
1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. 2. La prova scritta consiste nell'analisi di un caso di studio inerente a una situazione di emergenza con la stesura, senza l'ausilio di strumenti informatici, di: a) un articolo giornalistico, con numero massimo di battute prestabilito; b) un piano d'azione per la comunicazione in emergenza; c) un comunicato stampa e messaggistica da divulgare attraverso reti sociali virtuali. 3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 4. La prova orale verte, oltre che sulla discussione del caso di studio oggetto della prova scritta, sulle seguenti materie: a) comunicazione pubblica e istituzionale e comunicazione in emergenza; b) organizzazione del Corpo nazionale per il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso e per il raccordo con il sistema nazionale di Protezione civile; c) diritto dell'informazione e della comunicazione; d) elementi di diritto amministrativo e di diritto costituzionale; e) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale. 5. Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
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