Capo IV
Art. 15
Norme di rinvio
In vigore dal 10 set 2020
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 giugno 2020
Il Ministro: Lamorgese
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2020
Interno, foglio n. 2388
Storico versioni
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