Capo IV
Art. 13
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi
In vigore dal 10 set 2020
Approvazione della graduatoria finale
e dichiarazione dei vincitori dei concorsi
1.In ciascuna procedura concorsuale, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sommando, in conformità alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nella prova scritta e nella prova orale.
L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, dell'anzianità di servizio e della minore età anagrafica.
2.Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale di ciascun concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it
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