Art. 4
Norme di rinvio e finali
In vigore dal 2 lug 2020
1. Resta ferma l'applicazione della normativa di settore adottata dall'Autorità di vigilanza nelle materie oggetto del presente regolamento.
2. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e da data non anteriore a quella prevista dal decreto ministeriale per l'adozione del modello elettronico di cui all'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 marzo 2020
Il Ministro: Patuanelli
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2020
Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 421
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2020-03-11;54#art-4