Art. 3
Offerta contrattuale e modello elettronico
In vigore dal 2 lug 2020
1. Ciascuna impresa di assicurazione determina liberamente il prezzo del contratto base e delle condizioni aggiuntive di cui al precedente , comma 2, dando evidenza della riduzione o dell'incremento del premio conseguente alla stipulazione di ciascuna di esse, e formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito internet dandone adeguata evidenza, eventualmente mediante link ad altre società del medesimo gruppo, ferma restando la libertà di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo.
2. L'offerta di cui al comma 1, deve utilizzare il modello elettronico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentito l'IVASS, in modo che ciascun consumatore possa ottenere - ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo - un unico prezzo complessivo annuo.
3. Al fine di consentire l'ampliamento dell'offerta di clausole contrattuali e garanzie non obbligatorie da parte delle imprese, favorendo ove possibile la progressiva maggiore confrontabilità dell'offerta assicurativa relativa al contratto r.c. auto, il modello elettronico di cui al comma 2 può prevedere e standardizzare ulteriori specifiche contrattuali connesse a condizioni aggiuntive, e a clausole accessorie, ad integrazione di quelle già contenute nell'«Allegato A» al presente decreto.
4. Il modello elettronico costituisce lo standard informativo comune su cui si basa l'offerta fornita mediante i siti internet delle imprese, nonché mediante il servizio Nuovo preventivatore pubblico.
5. All'offerta di cui al comma 2, si applicano le condizioni di validità previste dal comma 5, articolo 5, del regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, in materia di preventivo gratuito personalizzato presso i punti vendita e sul sito internet, nonché le eventuali ulteriori disposizioni in materia adottate dall'IVASS, ai sensi dell'articolo 132-bis, comma 3, del codice delle assicurazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2020-03-11;54#art-3