Art. 3
Struttura organizzativa
In vigore dal 1 mag 2020
1. Per l'espletamento dei compiti ad essa attribuiti, l'Agenzia, della quale il direttore dirige la struttura ed è responsabile della gestione e dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro vigilante, è articolata come segue:
a) una direzione di livello dirigenziale generale competente ad esercitare le funzioni in materia di sicurezza delle ferrovie;
b) una direzione di livello dirigenziale generale competente ad esercitare le funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e sicurezza sui sistemi di trasporto rapido di massa;
c) un settore di staff, competente ad esercitare le funzioni in materia di affari generali, legali, finanza e controllo;
d) una segreteria tecnica di livello dirigenziale non generale di diretto supporto al direttore.
2. Con atti regolamentari approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto-legge, si provvede alla definizione degli uffici e alla attribuzione dei relativi compiti, nonché all'individuazione delle articolazioni territoriali, dipendenti dalle direzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, aventi sede rispettivamente a Firenze e a Genova.
3. L'Agenzia costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell' del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
Storico versioni
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