Art. 4
Accesso ai dati
In vigore dal 1 feb 2020
1. Per le finalità di cui al presente decreto, la Banca dati nazionale, con le modalità definite nel disciplinare tecnico di cui all', consente la consultazione dei documenti in essa contenuti ai seguenti soggetti:
a) il medico che ha in cura il paziente ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, attuare scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari, laddove per il disponente sussista una situazione di incapacità di autodeterminarsi;
b) il fiduciario, fino a quando conservi l'incarico;
c) il disponente.
2. All'atto dell'accesso, il medico dichiara:
a) le proprie generalità;
b) l'iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri;
c) le generalità del disponente, attestandone l'incapacità di autodeterminarsi;
d) di avere in cura il disponente o di avere necessità di effettuare scelte terapeutiche per lo stesso.
3. All'atto dell'accesso, il fiduciario indica:
a) le proprie generalità;
b) le generalità del disponente.
4. Nel caso in cui, al momento dell'accesso, risulti revocato l'incarico, al fiduciario sono resi noti i soli estremi dell'atto di revoca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2019-12-10;168#art-4