Art. 2
Funzioni della Banca dati
In vigore dal 1 feb 2020
1. La Banca dati nazionale assolve alle seguenti funzioni:
a) raccolta di copia delle disposizioni anticipate di trattamento, di cui all' della legge n. 219 del 2017, e dei relativi aggiornamenti;
b) raccolta di copia della nomina dell'eventuale fiduciario nonché dell'accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente;
c) accesso ai dati di cui alle lettere a) e b) da parte del medico che ha in cura il paziente, allorchè per questi sussista una situazione di incapacità di autodeterminarsi;
d) accesso ai dati di cui alla lettera a) e b) da parte del fiduciario, finché questi conservi tale incarico.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono assicurate anche in relazione ai soggetti non iscritti al Servizio sanitario nazionale.
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