Art. 2
Clausola di mutuo riconoscimento
In vigore dal 24 apr 2019
1. Le disposizioni di cui all' non si applicano ai materiali ed oggetti legalmente fabbricati e/o commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purchè garantiscano un livello equivalente di protezione della salute.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 febbraio 2019
Il Ministro: Grillo
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 361
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2019-02-07;30#art-2