Art. 1
Inserimento di una nuova sostanza
In vigore dal 24 apr 2019
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 e successive modificazioni, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale e, in particolare, l'articolo 9, comma 9, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1973, n. 104;
Visto il regolamento n. 1935/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari;
Vista la richiesta volta a consentire l'impiego di una nuova sostanza nella produzione di rivestimenti superficiali su metalli presentata da un'azienda interessata;
Visti i pareri espressi dall'Istituto superiore di sanità in data 9 ottobre 2015 e 24 febbraio 2016;
Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del predetto decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 13 settembre 2016;
Preso atto della comunicazione alla Commissione dell'Unione europea, effettuata in data 22 settembre 2016, ai sensi della direttiva 2015/1535/UE;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 7 dicembre 2017;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 3 maggio 2018;
Adotta
il seguente regolamento:
Inserimento di una nuova sostanza
1. All'allegato II, sezione 1: «Materie plastiche, parte A - Resine» del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 e successive modificazioni, è aggiunta la seguente voce:
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| | Condizioni, limitazioni e |
| | tolleranze d'impiego |
| | |
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| |per la produzione di dispersioni |
| |polimeriche di poliolefine |
| |funzionalizzate con gruppi |
| |acrilici e/o anidridi, utilizzate|
| |come rivestimenti su metalli, |
| |alla percentuale di impiego |
| |massima del 6% rispetto al peso |
| |secco della dispersione. Per |
| |tutti i tipi di alimenti, in |
| |condizioni di contatto di |
| |sterilizzazione e/o |
| |pastorizzazione seguite da |
|N,N,N',N'-tetrachis |conservazione prolungata a |
|(2-idrossipropil)-adipammide |temperatura ambiente o inferiore |
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Storico versioni
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