Art. 1

Inserimento di una nuova sostanza

In vigore dal 24 apr 2019
IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 e successive modificazioni, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale e, in particolare, l'articolo 9, comma 9, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1973, n. 104; Visto il regolamento n. 1935/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE; Visto il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari; Vista la richiesta volta a consentire l'impiego di una nuova sostanza nella produzione di rivestimenti superficiali su metalli presentata da un'azienda interessata; Visti i pareri espressi dall'Istituto superiore di sanità in data 9 ottobre 2015 e 24 febbraio 2016; Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del predetto decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 13 settembre 2016; Preso atto della comunicazione alla Commissione dell'Unione europea, effettuata in data 22 settembre 2016, ai sensi della direttiva 2015/1535/UE; Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 7 dicembre 2017; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 3 maggio 2018; Adotta il seguente regolamento: Inserimento di una nuova sostanza 1. All'allegato II, sezione 1: «Materie plastiche, parte A - Resine» del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 e successive modificazioni, è aggiunta la seguente voce: ===================================================================== | | Condizioni, limitazioni e | | | tolleranze d'impiego | | | | +=================================+=================================+ | |per la produzione di dispersioni | | |polimeriche di poliolefine | | |funzionalizzate con gruppi | | |acrilici e/o anidridi, utilizzate| | |come rivestimenti su metalli, | | |alla percentuale di impiego | | |massima del 6% rispetto al peso | | |secco della dispersione. Per | | |tutti i tipi di alimenti, in | | |condizioni di contatto di | | |sterilizzazione e/o | | |pastorizzazione seguite da | |N,N,N',N'-tetrachis |conservazione prolungata a | |(2-idrossipropil)-adipammide |temperatura ambiente o inferiore | +---------------------------------+---------------------------------+
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.salute:decreto:2019-02-07;30#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo