Titolo VI
Art. 50
Ambiti territoriali di revisione
In vigore dal 17 nov 2018
1. Ciascun Ufficio scolastico regionale, per le finalità connesse al controllo di regolarità amministrativa e contabile ed alla nomina dei revisori dei conti di cui all', aggrega le istituzioni scolastiche del territorio di propria competenza in ambiti territoriali di revisione, tenendo conto dei piani di organizzazione della rete scolastica approvati nella Regione.
2. L'aggregazione è operata in considerazione:
a) delle disposizioni vigenti in materia di limiti al numero degli ambiti e al numero delle istituzioni scolastiche per ciascun ambito;
b) della dimensione complessiva dei flussi finanziari amministrati;
c) della vicinanza e/o del facile collegamento tra le diverse sedi;
d) della situazione geografica e ambientale in cui gli istituti operano.
Storico versioni
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