Titolo VI
Art. 49
Revisori dei conti
In vigore dal 17 nov 2018
1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all', comma 1, lettera a), e all' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 è svolto presso ciascuna istituzione scolastica statale da due revisori dei conti, individuati tra soggetti in possesso di adeguata professionalità in rappresentanza, l'uno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'altro del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. I revisori dei conti sono nominati con le modalità di cui all', comma 616 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministro dell'economia e delle finanze dispongono, altresì, in ordine alla cessazione e revoca dell'incarico dei revisori dei conti da ciascuno nominati.
3. L'incarico di revisore dei conti è conferito per tutte le istituzioni scolastiche incluse nel medesimo ambito territoriale, come individuato ai sensi del successivo e comprende, altresì, il controllo sulle attività in conto terzi, le aziende agrarie e speciali, e i convitti annessi alle istituzioni scolastiche incluse nell'ambito territoriale.
4. L'incarico di revisore dei conti ha durata triennale, rinnovabile una sola volta per lo stesso ambito territoriale. Nel caso di dimissioni o revoca dall'incarico di uno dei revisori dei conti, la durata dell'incarico del sostituto non può eccedere quella del revisore in carica.
5. Per le nomine dei revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un elenco nel quale sono iscritti, a domanda, i dipendenti in possesso dei requisiti stabiliti con apposita direttiva del Ministro ed appartenenti all'area terza del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto dei ministeri del 14 settembre 2007, per il quadriennio 2006-2009, nonché i dipendenti appartenenti all'area seconda del medesimo Contratto collettivo nazionale di lavoro, che siano iscritti nel registro dei revisori legali. L'elenco comprende una apposita sezione nella quale possono chiedere di essere iscritti revisori legali esterni all'amministrazione per l'attribuzione degli incarichi residuati dopo la nomina di tutti i dipendenti aventi titolo.
6. Ai revisori dei conti spetta un compenso annuo determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Agli stessi è, inoltre, corrisposto, se dovuto, il rimborso delle spese di missione, secondo le disposizioni vigenti in materia. I compensi e i rimborsi sono liquidati e pagati dall'istituzione scolastica individuata come capofila nell'ambito territoriale di cui al comma 3.
Storico versioni
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