Capo III

Art. 18

Modalità di estinzione dei mandati

In vigore dal 17 nov 2018
1. I mandati sono estinti mediante: a) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore; b) accreditamento o versamento su conto corrente postale, intestato al creditore; c) su richiesta del creditore, mediante pagamento in contanti da parte dell'istituto cassiere, ovvero con assegno circolare, nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante. 2. Le dichiarazioni di accreditamento, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni a cura dell'istituto cassiere.
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Modalità di estinzione dei mandati (Art. 18 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.) — Testo vigente | Portale Normativo