Capo III

Art. 15

Impegni

In vigore dal 17 nov 2018
1. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dall'istituzione scolastica a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate. 2. Gli impegni non possono eccedere in nessun caso lo stanziamento dello specifico aggregato, come individuato nel programma annuale e nelle eventuali variazioni apportate al medesimo. 3. Gli impegni possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso, ad eccezione di quelli relativi a: a) spese in conto capitale ripartite in più esercizi, per le quali l'impegno può estendersi a più anni. I pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle disponibilità finanziarie di ogni esercizio; b) spese per l'estinzione di mutui; c) spese correnti o connesse ai progetti pluriennali di cui all', comma 6, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi e dell'esecuzione dei progetti. 4. Dopo la chiusura dell'esercizio, non possono essere assunti impegni a carico dell'esercizio scaduto. 5. Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono residui passivi, da ricomprendersi tra le passività del conto del patrimonio. 6. L'impegno delle spese è assunto dal dirigente scolastico ed è registrato dal D.S.G.A.
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