Art. 8

Indicazioni per la correlazione tra i titoli e i percorsi

In vigore dal 11 ago 2018
1. La correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali di IeFP e gli indirizzi dei percorsi quinquennali di istruzione professionale costituisce il riferimento per i passaggi tra i sistemi formativi e si realizza tenendo conto dei profili degli indirizzi elencati all' del presente regolamento e delle figure di riferimento previste dal «Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale», di cui al decreto 11 novembre 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2011, n. 296, supplemento ordinario, relativo al recepimento dell'accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011, integrato dal decreto 23 aprile 2012 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2012, n. 177, relativo al recepimento dell'Accordo in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 19 gennaio 2012. 2. La correlazione di cui al comma 1 è indicata nell'Allegato 4 al presente regolamento e si realizza sulla base delle competenze, abilità e conoscenze relative al profilo di ciascun indirizzo di studio dei percorsi di istruzione professionale e di quelle relative a ciascuna qualifica e a ciascun diploma professionale del sistema di IeFP. La correlazione tiene conto dei riferimenti alle attività economiche referenziate ai codici ATECO e ai settori economico professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2015, n. 166. 3. A seguito dell'aggiornamento del Repertorio di cui al comma 1, l'Allegato 4 è modificato e integrato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 4. I diplomi rilasciati in esito agli esami di Stato conclusivi dei percorsi quinquennali di istruzione professionale, insieme alle qualifiche e ai diplomi professionali rilasciati in esito agli esami conclusivi dei percorsi di IeFP, sono titoli di studio tra loro correlati nel «Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali» di cui all' del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
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Indicazioni per la correlazione tra i titoli e i percorsi (Art. 8 Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.) — Testo vigente | Portale Normativo