Art. 8
Indicazioni per la correlazione tra i titoli e i percorsi
In vigore dal 11 ago 2018
1. La correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali di IeFP e gli indirizzi dei percorsi quinquennali di istruzione professionale costituisce il riferimento per i passaggi tra i sistemi formativi e si realizza tenendo conto dei profili degli indirizzi elencati all' del presente regolamento e delle figure di riferimento previste dal «Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale», di cui al decreto 11 novembre 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2011, n. 296, supplemento ordinario, relativo al recepimento dell'accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011, integrato dal decreto 23 aprile 2012 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2012, n. 177, relativo al recepimento dell'Accordo in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 19 gennaio 2012.
2. La correlazione di cui al comma 1 è indicata nell'Allegato 4 al presente regolamento e si realizza sulla base delle competenze, abilità e conoscenze relative al profilo di ciascun indirizzo di studio dei percorsi di istruzione professionale e di quelle relative a ciascuna qualifica e a ciascun diploma professionale del sistema di IeFP. La correlazione tiene conto dei riferimenti alle attività economiche referenziate ai codici ATECO e ai settori economico professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2015, n. 166.
3. A seguito dell'aggiornamento del Repertorio di cui al comma 1, l'Allegato 4 è modificato e integrato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. I diplomi rilasciati in esito agli esami di Stato conclusivi dei percorsi quinquennali di istruzione professionale, insieme alle qualifiche e ai diplomi professionali rilasciati in esito agli esami conclusivi dei percorsi di IeFP, sono titoli di studio tra loro correlati nel «Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali» di cui all' del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
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