Art. 3

Profili di uscita degli indirizzi e risultati di apprendimento

In vigore dal 11 ago 2018
Profili di uscita degli indirizzi e risultati di apprendimento 1. I percorsi di istruzione professionale fanno parte dell'istruzione secondaria superiore, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e costituiscono un'articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, ai sensi dell' del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. I percorsi sono strutturati, ai sensi dell' del decreto legislativo, in un biennio e in un successivo triennio e hanno un'identità culturale, metodologica e organizzativa, riconoscibile dagli studenti e dalle loro famiglie, che si riassume nel profilo educativo, culturale e professionale, di seguito denominato P.E.Cu.P, del diplomato dell'istruzione professionale, di cui all'Allegato A al decreto legislativo. 2. Ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo, i profili di uscita dei percorsi di cui al comma 1 riguardano i seguenti indirizzi: a) agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane; b) pesca commerciale e produzioni ittiche; c) industria e artigianato per il Made in Italy; d) manutenzione e assistenza tecnica; e) gestione delle acque e risanamento ambientale; f) servizi commerciali; g) enogastronomia e ospitalità alberghiera; h) servizi culturali e dello spettacolo; i) servizi per la sanità e l'assistenza sociale; l) arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico; m) arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico. 3. I profili di uscita, di cui al comma 2, associati agli specifici risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze, integrano il P.E.Cu.P, di cui al comma 1, connotano il raccordo dei percorsi dell'istruzione professionale con il mondo del lavoro e delle professioni. 4. Ai fini della spendibilità in ambito sanitario del diploma conseguito in esito al percorso di studi dell'indirizzo di cui al comma 2, lettera i), si applicano le disposizioni della legge 1° febbraio 2006, n. 43. 5. Gli indirizzi di studio sono strutturati: a) in attività ed insegnamenti di istruzione generale, comuni a tutti gli indirizzi, riferiti all'asse culturale dei linguaggi, dall'asse matematico e dall'asse storico sociale, di cui all'Allegato 1; b) in attività ed insegnamenti di indirizzo riferiti all'asse scientifico, tecnologico e professionale, di cui all'Allegato 2. 6. L'articolazione dei quadri orari di cui all'Allegato 3 è caratterizzata dall'aggregazione, nel biennio, delle attività e degli insegnamenti all'interno degli assi culturali relativi all'obbligo di istruzione e dall'aggregazione, nel triennio, delle attività e degli insegnamenti di istruzione generale, secondo quanto previsto all', comma 1, lettera b), del decreto legislativo. I quadri orari sono articolati in una parte comune, che concerne tutti gli indirizzi e comprende le attività e gli insegnamenti di istruzione generale, e in una parte specifica per ciascun indirizzo. Le istituzioni scolastiche di I.P. costruiscono i percorsi formativi sulla base dei quadri orari, nel rispetto dei limiti di cui all' del presente regolamento. La declinazione degli indirizzi prevista dal comma 5, tiene conto, già nella fase di progettazione, della dotazione organica e delle classi di concorso per le quali è abilitato il personale in servizio presso l'istituzione scolastica. Fatto salvo quanto previsto al periodo precedente, non possono essere proposte declinazioni che creano esuberi o richiedono risorse ulteriori rispetto all'organico assegnato.
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