Art. 7
Entrata in vigore e disposizioni transitorie
In vigore dal 3 mag 2019
1. Entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti coloro che non hanno superato, durante il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, i tre mesi di tirocinio pratico-valutativo di cui all', possono essere ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione di cui all', come disciplinato dal presente regolamento, a seguito dello svolgimento e del superamento del tirocinio previsto dall' del decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla sessione di esame del mese di luglio 2019. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445, è abrogato, fatta eccezione per l' che continua ad applicarsi, a norma del comma 1, per due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli atenei adeguano i propri ordinamenti di studi alle disposizioni del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 maggio 2018
Il Ministro: Fedeli
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2018
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 1573
Note all'articolo
- Il D.L. 30 aprile 2019, n. 35 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Per consentire agli atenei una migliore organizzazione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 maggio 2018, n. 58, decorre dalla sessione di esame del mese di luglio 2021. Alle prove di esame relative agli anni 2019 e 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.istruzione.universita.e.ricerca:decreto:2018-05-09;58#art-7