Art. 5

Commissione giudicatrice

In vigore dal 16 giu 2018
1. Per l'esame di Stato per l'abilitazione di cui all', ogni Commissione locale, presso ciascuna università, è composta da un Presidente, da due membri effettivi e da tre membri supplenti. 2. Il Presidente è un professore ordinario o associato del corso di laurea in Medicina e Chirurgia della sede universitaria. 3. Uno dei due membri effettivi è un rappresentante designato dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, l'altro è scelto dalla competente autorità accademica tra i professori o i ricercatori dell'università. 4. La Commissione è costituita con decreto rettorale ed è valida per tutte le tre sessioni di cui all', comma 6. 5. Gli oneri derivanti dai compensi spettanti ai componenti della Commissione di cui al comma 1 sono coperti, da parte delle università, mediante le tasse di iscrizione all'esame a carico dei candidati.
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Commissione giudicatrice (Art. 5 Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.) — Testo vigente | Portale Normativo