Art. 5
Commissione giudicatrice
In vigore dal 16 giu 2018
1. Per l'esame di Stato per l'abilitazione di cui all', ogni Commissione locale, presso ciascuna università, è composta da un Presidente, da due membri effettivi e da tre membri supplenti.
2. Il Presidente è un professore ordinario o associato del corso di laurea in Medicina e Chirurgia della sede universitaria.
3. Uno dei due membri effettivi è un rappresentante designato dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, l'altro è scelto dalla competente autorità accademica tra i professori o i ricercatori dell'università.
4. La Commissione è costituita con decreto rettorale ed è valida per tutte le tre sessioni di cui all', comma 6.
5. Gli oneri derivanti dai compensi spettanti ai componenti della Commissione di cui al comma 1 sono coperti, da parte delle università, mediante le tasse di iscrizione all'esame a carico dei candidati.
Storico versioni
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