Art. 5

Commissione giudicatrice

In vigore dal 16 giu 2018
1. Per l'esame di Stato per l'abilitazione di cui all', ogni Commissione locale, presso ciascuna università, è composta da un Presidente, da due membri effettivi e da tre membri supplenti. 2. Il Presidente è un professore ordinario o associato del corso di laurea in Medicina e Chirurgia della sede universitaria. 3. Uno dei due membri effettivi è un rappresentante designato dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, l'altro è scelto dalla competente autorità accademica tra i professori o i ricercatori dell'università. 4. La Commissione è costituita con decreto rettorale ed è valida per tutte le tre sessioni di cui all', comma 6. 5. Gli oneri derivanti dai compensi spettanti ai componenti della Commissione di cui al comma 1 sono coperti, da parte delle università, mediante le tasse di iscrizione all'esame a carico dei candidati.
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In sintesi

Presso ciascuna università viene istituita con decreto rettorale una Commissione locale composta da un Presidente, due membri effettivi e tre supplenti. Il Presidente deve essere un professore ordinario o associato di Medicina e Chirurgia della sede. Tra i membri effettivi figurano un rappresentante dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri e un docente o ricercatore universitario designato dall'autorità accademica. La Commissione resta valida per tre sessioni d'esame. I compensi dei commissari sono finanziati direttamente dalle università attraverso le tasse di iscrizione versate dai candidati.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la composizione, la nomina e il finanziamento della Commissione giudicatrice locale per garantire lo svolgimento regolare e competente degli esami di abilitazione alla professione di medico-chirurgo.

A chi si applica

Si applica alle università sedi di esame, ai componenti designati delle Commissioni giudicatrici, all'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri e ai candidati all'abilitazione.

Esempio pratico

Un'università attiva una Commissione d'esame nominando come Presidente un professore associato di Medicina, un rappresentante indicato dall'Ordine provinciale dei medici e un ricercatore dell'ateneo come membri effettivi, oltre a tre supplenti. I compensi per il loro lavoro nelle tre sessioni previste vengono erogati dall'ateneo utilizzando le quote d'iscrizione pagate dai medici esaminandi.

Adempimenti e conseguenze

Costituzione della Commissione mediante decreto rettorale; designazione di un componente da parte dell'Ordine provinciale; copertura dei compensi dei commissari da parte dell'università tramite le tasse versate dai candidati.

Domande frequenti

Da chi è composta la Commissione locale dell'esame di Stato?La Commissione è composta da un Presidente (professore ordinario o associato del corso di laurea in Medicina e Chirurgia), due membri effettivi e tre membri supplenti.
Per quanto tempo rimane valida la Commissione costituita?La Commissione, costituita con apposito decreto rettorale, è valida per tutte le tre sessioni di esame indicate dalla norma.
Come vengono pagati i compensi dei membri della Commissione?I compensi spettanti ai commissari sono coperti dalle singole università impiegando i proventi delle tasse di iscrizione all'esame versate dai candidati.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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