Art. 5
Commissione giudicatrice
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.istruzione.universita.e.ricerca:decreto:2018-05-09;58#art-5
Commissione giudicatrice
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:ministero.istruzione.universita.e.ricerca:decreto:2018-05-09;58#art-5
Presso ciascuna università viene istituita con decreto rettorale una Commissione locale composta da un Presidente, due membri effettivi e tre supplenti. Il Presidente deve essere un professore ordinario o associato di Medicina e Chirurgia della sede. Tra i membri effettivi figurano un rappresentante dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri e un docente o ricercatore universitario designato dall'autorità accademica. La Commissione resta valida per tre sessioni d'esame. I compensi dei commissari sono finanziati direttamente dalle università attraverso le tasse di iscrizione versate dai candidati.
La norma disciplina la composizione, la nomina e il finanziamento della Commissione giudicatrice locale per garantire lo svolgimento regolare e competente degli esami di abilitazione alla professione di medico-chirurgo.
Si applica alle università sedi di esame, ai componenti designati delle Commissioni giudicatrici, all'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri e ai candidati all'abilitazione.
Un'università attiva una Commissione d'esame nominando come Presidente un professore associato di Medicina, un rappresentante indicato dall'Ordine provinciale dei medici e un ricercatore dell'ateneo come membri effettivi, oltre a tre supplenti. I compensi per il loro lavoro nelle tre sessioni previste vengono erogati dall'ateneo utilizzando le quote d'iscrizione pagate dai medici esaminandi.
Costituzione della Commissione mediante decreto rettorale; designazione di un componente da parte dell'Ordine provinciale; copertura dei compensi dei commissari da parte dell'università tramite le tasse versate dai candidati.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.