Art. 4
Fasce socialmente svantaggiate
In vigore dal 20 giu 2018
1. Il conto di base è offerto senza spese ed è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 28 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per i consumatori il cui ISEE in corso di validità è inferiore ad euro 11.600,00. È fatta salva la possibilità di addebitare le spese per le operazioni aggiuntive o in numero superiore nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e coerenza con finalità di inclusione finanziaria di cui all'.
2. I consumatori che richiedono l'apertura del conto di base esente da spese ai sensi del comma 1 dichiarano per iscritto nella relativa richiesta di non essere titolari di altro conto di base e autocertificano che il proprio ISEE è inferiore all'importo di cui al comma 1.
3. Il conto può essere cointestato solo ai componenti del nucleo familiare sulla cui base è stato calcolato l'ISEE.
4. I titolari del conto di base esente da spese ai sensi del comma 1 comunicano al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, entro il 31 maggio di ogni anno, il proprio ISEE in corso di validità. In caso di mancata comunicazione entro il termine stabilito, il prestatore di servizi di pagamento addebita le spese nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e coerenza con finalità di inclusione finanziaria di cui all' e, ove applicabile, l'imposta di bollo, a decorrere dal 1° gennaio, salva l'applicazione del comma 5.
5. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 4, o se l'ISEE comunicato ai sensi del comma 4 comporta la perdita dell'esenzione dalle spese e dall'imposta di bollo, il prestatore di servizi di pagamento ne dà comunicazione al titolare, che può recedere entro due mesi, senza che siano dovute spese nè l'imposta di bollo.
6. Resta fermo l'obbligo dei prestatori di servizi di pagamento di effettuare, relativamente ai conti di cui al presente articolo, le comunicazioni all'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e relativi provvedimenti di attuazione.
Storico versioni
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