Art. 4

Fasce socialmente svantaggiate

In vigore dal 20 giu 2018
1. Il conto di base è offerto senza spese ed è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 28 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per i consumatori il cui ISEE in corso di validità è inferiore ad euro 11.600,00. È fatta salva la possibilità di addebitare le spese per le operazioni aggiuntive o in numero superiore nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e coerenza con finalità di inclusione finanziaria di cui all'. 2. I consumatori che richiedono l'apertura del conto di base esente da spese ai sensi del comma 1 dichiarano per iscritto nella relativa richiesta di non essere titolari di altro conto di base e autocertificano che il proprio ISEE è inferiore all'importo di cui al comma 1. 3. Il conto può essere cointestato solo ai componenti del nucleo familiare sulla cui base è stato calcolato l'ISEE. 4. I titolari del conto di base esente da spese ai sensi del comma 1 comunicano al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, entro il 31 maggio di ogni anno, il proprio ISEE in corso di validità. In caso di mancata comunicazione entro il termine stabilito, il prestatore di servizi di pagamento addebita le spese nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e coerenza con finalità di inclusione finanziaria di cui all' e, ove applicabile, l'imposta di bollo, a decorrere dal 1° gennaio, salva l'applicazione del comma 5. 5. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 4, o se l'ISEE comunicato ai sensi del comma 4 comporta la perdita dell'esenzione dalle spese e dall'imposta di bollo, il prestatore di servizi di pagamento ne dà comunicazione al titolare, che può recedere entro due mesi, senza che siano dovute spese nè l'imposta di bollo. 6. Resta fermo l'obbligo dei prestatori di servizi di pagamento di effettuare, relativamente ai conti di cui al presente articolo, le comunicazioni all'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e relativi provvedimenti di attuazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2018-05-03;70#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Fasce socialmente svantaggiate (Art. 4 Regolamento recante attuazione degli articoli 126-vicies semel, 126-vicies bis e 126-vicies quater del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), introdotti dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, recante attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilita' delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.) — Testo vigente | Portale Normativo