Art. 1

Definizioni

In vigore dal 20 giu 2018
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; Visto l'articolo 126-vicies semel, comma 1, del citato testo unico bancario, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti il numero di operazioni annue del conto di base effettuabili senza addebito di ulteriori spese, nonché il numero di operazioni sufficienti a coprire l'uso personale da parte del consumatore al quale il conto di base è destinato; Visto l'articolo 126-vicies bis, comma 2, del citato testo unico bancario, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, è stabilito quando il canone annuo del conto di base e il costo delle operazioni si considera ragionevole e coerente con finalità di inclusione finanziaria; Visto l'articolo 126-vicies quater del citato testo unico bancario, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le fasce di clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici ai quali il conto di base è offerto senza spese, nonché definite le condizioni e le modalità per l'accesso ai conti di base gratuiti e le loro caratteristiche; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Ritenuto di adottare con un unico decreto i regolamenti attuativi dei citati articoli 126-vicies semel, 126-vicies bis, 126-vicies quater del testo unico bancario; Sentita la Banca d'Italia che ha espresso il proprio parere con nota n. 0960542/17 del 31 luglio 2017; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2017; Vista la comunicazione resa alla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota prot. n. 1040 del 24 gennaio 2018; Adotta il presente regolamento: Definizioni 1. Ai sensi del presente decreto, si intendono per: a) consumatore: il soggetto definito ai sensi dell'articolo 126-decies, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) prestatore di servizi di pagamento: i soggetti di cui all'articolo 126-decies, comma 3, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; c) conto di pagamento: il conto di cui all', comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; d) conto di base: il conto di cui all'articolo 126-decies, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; e) operazioni in numero superiore: le operazioni di cui all'articolo 126-decies, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; f) operazioni aggiuntive: le operazioni di cui all'articolo 126-decies, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
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Definizioni (Art. 1 Regolamento recante attuazione degli articoli 126-vicies semel, 126-vicies bis e 126-vicies quater del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), introdotti dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, recante attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilita' delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.) — Testo vigente | Portale Normativo