Art. 1
Definizioni
In vigore dal 20 giu 2018
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Visto l'articolo 126-vicies semel, comma 1, del citato testo unico bancario, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti il numero di operazioni annue del conto di base effettuabili senza addebito di ulteriori spese, nonché il numero di operazioni sufficienti a coprire l'uso personale da parte del consumatore al quale il conto di base è destinato;
Visto l'articolo 126-vicies bis, comma 2, del citato testo unico bancario, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, è stabilito quando il canone annuo del conto di base e il costo delle operazioni si considera ragionevole e coerente con finalità di inclusione finanziaria;
Visto l'articolo 126-vicies quater del citato testo unico bancario, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le fasce di clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici ai quali il conto di base è offerto senza spese, nonché definite le condizioni e le modalità per l'accesso ai conti di base gratuiti e le loro caratteristiche;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Ritenuto di adottare con un unico decreto i regolamenti attuativi dei citati articoli 126-vicies semel, 126-vicies bis, 126-vicies quater del testo unico bancario;
Sentita la Banca d'Italia che ha espresso il proprio parere con nota n. 0960542/17 del 31 luglio 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2017;
Vista la comunicazione resa alla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota prot. n. 1040 del 24 gennaio 2018;
Adotta
il presente regolamento:
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto, si intendono per:
a) consumatore: il soggetto definito ai sensi dell'articolo 126-decies, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) prestatore di servizi di pagamento: i soggetti di cui all'articolo 126-decies, comma 3, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
c) conto di pagamento: il conto di cui all', comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
d) conto di base: il conto di cui all'articolo 126-decies, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
e) operazioni in numero superiore: le operazioni di cui all'articolo 126-decies, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
f) operazioni aggiuntive: le operazioni di cui all'articolo 126-decies, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2018-05-03;70#art-1