Capo II
Art. 25
Funzioni e compiti al termine dell'esecuzione del contratto
In vigore dal 30 mag 2018
Funzioni e compiti al termine
dell'esecuzione del contratto
1. Il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2018-03-07;49#art-25