Art. 25 · Funzioni e compiti al termine dell'esecuzione del contratto
Capo II

Art. 25

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Funzioni e compiti al termine dell'esecuzione del contratto

In vigore dal 30 mag 2018
Funzioni e compiti al termine dell'esecuzione del contratto 1. Il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.
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