Art. 1

Composizione dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali

In vigore dal 5 mag 2018
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l' della legge 3 luglio 2017, n. 105, che, nel disciplinare l'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, prevede che con decreto del Ministero dell'interno ne siano stabilite composizione e modalità di funzionamento; Visto l'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visti gli articoli 11, 14 e 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, «Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni»; Visto l'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»; Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»; Sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; Visto il parere n. 2625/2017 reso, nell'adunanza del 7 dicembre 2017, dal Consiglio di Stato-Sezione consultiva per gli atti normativi; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di cui alla nota n. 24806 del 29 dicembre 2017; Visto il parere della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 16 gennaio 2018; Adotta il seguente regolamento: Composizione dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali 1. L'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali di cui all' della legge 3 luglio 2017, n. 105, opera presso il Ministero dell'interno. 2. È presieduto dal Ministro dell'interno o suo delegato ed è composto dal Capo di Gabinetto del Ministro, dal Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali, dal Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, dal Capo Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, dal Direttore dell'ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari, dal Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Presidente, unitamente a due rappresentanti, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dal Presidente, unitamente a due rappresentanti, dell'Unione delle province d'Italia. 3. In caso di impossibilità di partecipare alle riunioni dell'Osservatorio, i componenti di cui al comma 2 possono delegare propri rappresentanti di comprovata professionalità e titolari di potere decisionale. 4. Per l'esame di specifiche problematiche, è sempre fatta salva la facoltà del Presidente di chiamare a partecipare alle riunioni altri soggetti, rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e della società civile, docenti universitari o esperti nelle materie di cui al presente decreto. 5. Le riunioni dell'Osservatorio, che è convocato almeno due volte all'anno, si svolgono, di norma, a Roma presso la sede istituzionale del Ministero dell'interno. 6. Al fine di testimoniare la presenza e la vicinanza delle Istituzioni a fianco degli amministratori locali, il Presidente, anche su richiesta di uno o più componenti, può valutare di convocare l'organismo presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo. In tal caso, la partecipazione dei componenti può essere prevista anche in modalità telematica. 7. L'Osservatorio è supportato, con compiti di segreteria, dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro.
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