Art. 5

Osservatori regionali e Sezioni provinciali

In vigore dal 5 mag 2018
1. Gli Osservatori regionali operano, come articolazioni dell'Osservatorio nazionale e presso le Conferenze regionali permanenti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo dei capoluoghi di regione. 2. Sono membri dell'Osservatorio regionale: il Prefetto del capoluogo di regione, con funzioni di presidente e coordinatore; i Prefetti delle province della regione; il Questore del capoluogo di regione; il Comandante della Legione Carabinieri territorialmente competente; il Comandante regionale della Guardia di Finanza territorialmente competente; il Procuratore generale presso la Corte d'appello presso il capoluogo di regione; il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale; un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani; un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia. 3. In caso di impossibilità di partecipare alle riunioni dell'Osservatorio regionale, i componenti di cui al comma 2 possono delegare propri rappresentanti di comprovata professionalità e titolari di potere decisionale. 4. Per l'esame di specifiche problematiche, è sempre fatta salva la facoltà del Prefetto presidente dell'Osservatorio regionale di chiamare a partecipare alle riunioni altri soggetti, rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e della società civile, docenti universitari o esperti nelle materie di cui a presente decreto. 5. I Prefetti delle sedi capoluogo di provincia possono prevedere l'istituzione di Sezioni provinciali quali articolazioni degli Osservatori regionali, nell'ambito delle Conferenze provinciali permanenti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, per l'esame e l'analisi di specifiche esigenze emerse dai rispettivi territori, specie in quei contesti in cui il fenomeno si presenta con caratteristiche più accentuate. 6. Gli Osservatori regionali: a) sulla base delle indicazioni tecnico-operative dell'Organismo tecnico di cui all', monitorano ed analizzano l'andamento del fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, anche proponendo eventuali soluzioni da attuare in ambito locale. Le risultanze del monitoraggio e dell'analisi del fenomeno sono trasmesse all'Organismo tecnico, con le modalità che sono dallo stesso stabilite e direttamente comunicate, nonché all'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno; b) promuovono in ambito locale, anche sulla base delle direttive dell'Osservatorio nazionale e attraverso l'eventuale coinvolgimento delle università o delle Scuole di formazione delle istituzioni interessate, iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte agli amministratori locali, ai segretari comunali, ai dipendenti degli enti locali, nonché ai dipendenti dello Stato che, per ragione del loro ruolo o incarico, sono comunque coinvolti nelle attività di prevenzione e contrasto del fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. Favoriscono, altresì, iniziative di promozione della legalità, con particolare riferimento alle giovani generazioni, anche nell'ottica di sostenere azioni riconducibili all' del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
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Osservatori regionali e Sezioni provinciali (Art. 5 Regolamento recante composizione e modalita' di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 luglio 2017, n. 105.) — Testo vigente | Portale Normativo