Art. 3
Fasce orarie di reperibilità
In vigore dal 13 gen 2018
1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
2. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri.dipartimento.funzione.pubblica:decreto:2017-10-17;206#art-3