Art. 3 · Fasce orarie di reperibilità

Art. 3

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Fasce orarie di reperibilità

In vigore dal 13 gen 2018
1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. 2. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
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