Art. 16

Monitoraggio, ispezioni e controlli

In vigore dal 13 dic 2017
1. In ogni fase del procedimento il soggetto gestore e il Ministero effettuano controlli e ispezioni, anche a campione, sulla documentazione e sul rispetto dei contratti presentati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento del contributo, nonché l'attuazione degli interventi finanziati. 2. I beneficiari trasmettono al soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio dell'intervento, con le forme e modalità definite con il provvedimento dirigenziale di cui all', comma 2 e con le modalità di cui ai successivi commi del medesimo . 3. Il Ministero provvede a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, su base annuale, apposita relazione circa l'attuazione delle misure adottate con il presente regolamento.
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