Art. 14
Termini e modalità di erogazione delle agevolazioni
In vigore dal 13 dic 2017
1. Fermo restando quanto previsto all', comma 1, secondo periodo, l'erogazione dei contributi previsti dal presente regolamento è effettuata dall'amministrazione sulla base di un rendicontazione annuale per ciascun anno di durata del progetto sino a concorrenza del 100 per cento del contributo spettante per singola annualità.
2. L'erogazione del contributo resta inoltre subordinata:
a) alla verifica da parte del Ministero della regolarità contributiva mediante richiesta del DURC agli enti competenti;
b) alla verifica presso gli istituti previdenziali; la richiesta determina verifiche di accertamento, in capo alle imprese beneficiarie, da parte dell'INPS e dell'INAIL. In caso di irregolarità contributiva del beneficiario, si procede alla trattenuta dell'importo corrispondente all'inadempienza evidenziata dal DURC disponendo la compensazione dei debiti erariali fino alla loro concorrenza, in applicazione del combinato disposto dell'articolo 31, commi 3 e 8-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
c) al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria nel caso in cui il contributo sia superiore o uguale a 150.000 euro fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. L'erogazione del contributo è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché alla disponibilità delle risorse così come rimodulate ai sensi dell' del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2017-09-13;176#art-14