Art. 2
Finalità ed ambito di applicazione
In vigore dal 28 ago 2018
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell', comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le modalità di costituzione e le forme di finanziamento, nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e di 10 milioni di euro per il 2018, dei centri di competenza ad alta specializzazione.
2. I centri di competenza ad alta specializzazione attuano un articolato programma di attività - comprensivo dei servizi di cui all'.
Note all'articolo
- Il Decreto 21 maggio 2018 (in G.U. 13/08/2018, n. 187) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Agli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 settembre 2017, n. 214, recante il regolamento sulle modalita' di costituzione e sulle forme di finanziamento di centri di competenza ad alta specializzazione, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Impresa 4.0, in attuazione dell'art. 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), sono assegnati, a integrazione della dotazione finanziaria prevista dalla norma istitutiva, euro 13.000.000,00, a valere sul Programma nazionale complementare «Imprese e competitivita'» 2014-2020, per il finanziamento di centri di competenza ad alta specializzazione localizzati nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), secondo le modalita' definite nel decreto del direttore generale per la politica industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese 29 gennaio 2018".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2017-09-12;214#art-2